Amministrazione Aperta

Decreto legislativo  14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblichi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

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Ultima modifica 23/11/2021 16:07
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